Crediti e diploma per insegnare nel 2024

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Roberta Pubblicato il 17 Novembre, 2023

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Come visto, dal 2024 l’iter per diventare insegnanti in Italia subirà un ennesima modifica, rendendo tuttavia validi fino a giugno 2024 alcuni tipi di diploma per l’insegnamento di materie ITP (ossia di attività di laboratorio). Osserviamo quindi quali crediti occorreranno per insegnare nel 2024.

Posso diventare insegnante col diploma?

Dipende. Anche se è vero che dal luglio 2024 occorrerà quanto meno una laurea triennale per accedere all’insegnamento, per gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia esiste un eccezione.

Ai sensi di legge infatti, il Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico può essere valido per l’insegnamento purchè conseguito entro giugno 2002 e un corso triennale che però deve essere iniziato entro il 1997-1998.

Quindi, se hai preso uno di questi tre diplomi in questo periodo, indipendentemente dall’aver conseguito un titolo di studio superiore o un ulteriore diploma, ti rende perfettamente idoneo ad essere chiamato in caso di MAD o di sostituzioni brevi, poiché sono gli unici tipi di diplomi abilitante previsto dall’attuale normativa.

Per tutti gli altri, occorre la laurea magistrale in SFP (Scienze della Formazione Primaria) che è l’unica laurea ad oggi che abilita automaticamente per l’insegnamento.

Come posso prendere un diploma per insegnare?

Se già si sta effettuando un percorso per un secondo diploma per insegnare che si andrà a completare naturalmente nel 2024, i nuovi diplomati potranno rientrare già da Luglio 2024 nella MAD con titolo idoneo.

Per tutti gli altri, vista la ridotta finestra temporale, il nostro consiglio è di effettuare una integrazione da maturità a maturità presso una scuola privata: in questo modo possiamo abbreviare a pochissimi mesi (e quindi rientrare nella finestra di giugno 2024) i tempi per ottenere un secondo diploma, poiché ci si basa sulla base del diploma già in nostro possesso, permettendo quindi di prepararsi solo sulle materie di indirizzo e non sulle materie comuni (come Italiano, Matematica, Storia/Geografia, Inglese), per cui varranno i voti conseguiti con il primo diploma.

Infatti grazie al primo titolo di studio, si danno per acquisite alcune nozioni in alcune materie comuni, che non andranno perciò studiate per il secondo diploma, se comuni, non dovranno essere riprese. In tal modo, il tempo complessivo per completare gli studi viene si può ridurre a molto, fino ad arrivare ad una manciata di mesi. Il secondo diploma può inoltre servire per aumentare il voto di diploma, rendendo possibile l’accesso ai concorsi che invece erano preclusi col primo diploma.

24 ,30 o 60 CFU (Credito formativo universitario) per insegnare? Facciamo chiarezza

Introdotti dal D.Lgs 59/2017, i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono un requisito minimo richiesto per partecipare ai concorsi “ordinari” per la scuola secondaria, per partecipare al corso di specializzazione inerenti alle attività di sostegno e per i nuovi inserimenti GPS nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che però non abilitano affatto all’insegnamento. L’abilitazione infatti è un titolo ulteriore che si consegue o attraverso superamento di un concorso oppure tramite la frequenza di percorsi ad hoc di abilitazione (come ad esempio SIS, SICSI, PAS, TFA e altri).

Sono ovviamente esonerati dal possesso dei 24 CFU, poiché in possesso di laurea o diploma abilitante come detto i docenti laureati in Scienze della formazione primaria o in possesso il Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro giugno 2002 e un corso triennale che però deve essere iniziato entro il 1997-1998.

I percorsi transitori da 30 CFU permettono fino al 31 dicembre 2024 di accedere ai concorsi anche avendo conseguito dal percorso universitario e accademico di formazione iniziale, almeno 30 CFU, a patto che parte dei CFU/CFA siano conseguiti internamente al tirocinio diretto.

Va precisato che i percorsi da 30 CFU(di cui il contenuto dettagliato ancora non si conosce e pertanto ti aggiorneremo qui prossimamente), saranno percorsi diversi dagli attuali 24 CFU, dal momento che i 30 CFU saranno una “porzione” del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (cioè del percorso da 60 CFU, di cui parleremo diffusamente in un prossimo contenuto) ed è espressamente previsto che una parte riguarderà il tirocinio diretto.

Pertanto, chi  parteciperà al concorso con solo 30 CFU, dopo aver superato il concorso ed entro il primo anno di immissione in servizio, sottoscriverà un contratto a tempo determinato, dove si impegnerà anche ad integrare la formazione iniziale (riguardo quello che resta dei 60 CFU richiesti) e superare poi la prova finale necessaria per l’abilitazione.

Se ho CFU eventuali di esami integrativi possono essere utili?

Si. Ma va considerato che i CFU eventuali di esami integrativi possono essere spesi solo per l’accesso alla/e propria/e classe di concorso e che sono quindi diversi dai 24 CFU richiesti come requisito minimo.

Contattaci per maggiori informazioni.

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