Come diventare insegnante nel 2024

Immagine avatar per Roberta

Roberta Pubblicato il 11 Ottobre, 2023

3 minuti di lettura | 924 Visite

Richiedi maggiori info gratis

Negli ultimi anni l’iter per diventare insegnante in Italia è stato modificato, finalizzando a formare persone sempre più preparate e specializzate nell’affrontare le nuove sfide e le nuove skills richieste nel mondo scuola. Se fino ad una manciata di anni fa era possibile insegnare essendo in possesso di un diploma di scuola magistrale o tecnico o di una semplice laurea quadriennale o quinquennale, le cose dal 2017 sono molto cambiate. Vediamo come.

Come diventare un insegnante di scuola dell’infanzia e primaria?

Per queste due figure, la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (SFP) è un titolo già abilitante di per sé. Questo corso di laurea è a numero programmato e vi si accede con un test di ingresso su un programma definito. Inoltre nella scuola dell’infanzia può essere valido il diploma magistrale conseguito entro il giugno 2002 e un corso triennale iniziato entro il 1997-1998. Quindi per chi vuole diventare docente di scuola di infanzia e primaria, non occorre più il diploma, ma la laurea SFP, che però abilita automaticamente.

Cosa occorre per diventare insegnante di scuola secondaria inferiore e superiore

Se invece vuoi diventare insegnante di scuola media o superiore (ovvero scuola secondaria inferiore e superiore), il percorso è più lungo e complesso: infatti, in seguito al decreto legislativo 59/2017 il sistema di formazione e reclutamento dei docenti ha modificato sostanzialmente le procedure di formazione iniziale ed accesso ai docenti di scuola secondaria. Ad oggi, se vuoi diventare docente nella scuola secondaria italiana, devi obbligatoriamente conseguire:

  • il titolo di studio di accesso all’insegnamento (Laurea nella maggior parte dei casi, poiché dal giugno 2024 i diplomi IPT non saranno più sufficienti).
  • successivamente abilitarti all’insegnamento.

Ma come si è arrivato a questo?

Dal 2010, l’unico modo per abilitarsi all’insegnamento delle scuole secondarie era il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), un percorso a numero chiuso istituito presso le università a cui l’aspirante “prof” poteva accedere solo dopo la laurea specialistica (divenuta poi magistrale, che è sostanzialmente la seconda laurea del 3 + 2). Al termine del TFA eri quindi abilitato per una specifica classe di concorso, ovvero una classe di insegnamento.

Il TFA è quindi stato utilizzato fino al corso partito nel 2016, quanto poi nel 2017, in seguito al sopracitato decreto legislativo 59/2017 si è passati per gli aspiranti docenti al percorso di tirocinio triennale FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). Il percorso FIT ha però avuto vita brevissima: infatti con la legge di bilancio 2019, il FIT è stato soppresso dal 1 gennaio 2019, sostituito con un concorso abilitante a cui fa seguito un percorso annuale di prova e formazione iniziale.

Ma non è finita qui: il sistema di reclutamento è stato ancora cambiato col decreto legge 36/2022, rivoluzionando il sistema di reclutamento dei docenti e prevedendo un modello integrato di formazione e abilitazione dei docenti, che prevede:

  • percorso accademico e universitario abilitante di formazione iniziale;
  • concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale;
  • periodo di prova di servizio di durata annuale con valutazione conclusiva e test finale.

Come abilitarsi all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado?

In virtù quindi del decreto legislativo 59/2017 prima e del decreto legge 36/2022 poi, il nuovo sistema si va ad innestare dopo un percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione e prevede che dopo aver conseguito una laurea magistrale (se in possesso invece di ITP da giugno 2024 laurea triennale), l’aspirante docente deve iscriversi ad un percorso accademico e universitario abilitante di formazione iniziale che abbia non più 24 CFU (crediti formativi universitari) ma 60, gestito dalle Università per ciascuna classe di concorso ed attivato in modo specifico sull’effettivo fabbisogno di cattedre. Il percorso comprende tirocinio, diretto e indiretto, per non meno di 20 CFU/CFA ( e per ogni CFU, devono corrispondere almeno 12 ore in presenza nelle classi) ed il percorso si conclude con una prova finale che comprende una lezione simulata ed una prova scritta (che consiste in un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso).

Questo comporta altresì che il concorso non sia necessariamente indetto tutti gli anni e non necessariamente per tutte le classi di concorso, anche allo scopo di “riassorbire” chi si sia abilitato negli anni precedenti.

Va inoltre tenuto conto che tale abilitazione ha sì una durata a vita, ma non costituisce nessun titolo di idoneità, né tantomeno da diritto alcuno circa il reclutamento in ruolo al di là delle procedure di concorso; tuttavia chi si abilita in tal modo per una classe di concorso (per esempio: matematica per le scuole medie), può abilitarsi in modo semplificato per l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione (come ad esempio: chimica per i licei e gli istituti tecnici in ambito bio-sanitario) o chi è in possesso della specializzazione sul sostegno.

In tal caso, bastano i 30 CFU del percorso universitario ed accademico di formazione iniziale, inerente alle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. A breve per gli insegnanti abilitati partirà il concorso straordinario – ter 2023 per poco più di 30 mila insegnanti, di cui poco più di 9 mila per i posti di sostegno e poco più di 21 mila per i posti in comune. Pertanto se in possesso dei requisiti, si consiglia di monitorare i siti dei sindacati di categoria, del MIR e di quelli incentrati sul mondo scuola.

Posso comunque inviare le MAD?

Se in possesso di laurea quinquennale o di diploma ITP, la risposta è si (anche se per i diplomati ITP questo vale fino al giugno 2024). La MAD infatti è la Messa A Disposizione dove gli aspiranti docenti possono inviare la propria candidatura spontanea per la copertura di posti nella scuola a titolo temporaneo internamente agli Istituti della provincia di riferimento scelta.

Bisogna però considerare che le scuole ricorrono alla MAD solo dopo aver attinto alle altre graduatorie, ovvero dopo lo scorrimento ad esaurimento delle graduatorie provinciali (GSP) e di Istituto (GI); inoltre c’è da tener conto che se ci si trova già nelle GSP e nelle GI non ci si può iscrivere anche alle MAD.

Posso prendere un secondo diploma per insegnare?

Fino al giugno 2024 i diplomi IPT permettono di accedere ad alcune classi di concorso in cui è prevista attività di laboratorio; pertanto anche questa potrebbe essere un’alternativa per accedere rapidamente all’insegnamento, anche se molto dipenderà anche dalle riforme scolastiche future.

Tags:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ottieni il tuo diploma »

Richiedi informazioni gratuite
Questo sito utilizza cookie
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Usa i relativi pulsanti per accettare tutti o solo i cookie necessari.
Necessari
Preferenze
Statistici
Marketing